×
menu

Contratti di fornitura del GAS: indice Pfor, indice CMEMm e blocco delle modifiche unilaterali del contratto. Luci ed ombre nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali. | Giusti Studio Legale

17 Aprile 2024

Con la delibera numero 374/2022/R/gas del 29/07/22, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in seguito ARERA) ha sostituito a partire dal 4° e ultimo trimestre dell’anno 2022 l’indice Pfor[1], presente nelle offerte per la fornitura del gas a corrispettivo variabile dei clienti del mercato della Maggior Tutela, con il nuovo corrispettivo CMEMm, per far fronte all’emergenza dei costi sempre più alti dell’energia.

Sebbene l’iniziativa fosse tesa al nobile scopo di limitare la speculazione finanziaria già in atto dalla fine del 2021, a seguito della successiva pubblicazione del decreto “Aiuti Bis”, con il D.l. n. 115 del 9 agosto 2022, sono emerse non poche complicazioni nell’ambito dei contratti di somministrazione di gas sul mercato libero.

Il nuovo intervento legislativo aveva infatti stabilito la sospensione, fino al 30 aprile 2023 (poi 30 giugno), dell’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consentisse alle imprese fornitrici di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. La portata del precetto normativo comprendeva oltretutto anche il divieto di aggiornare le offerte commerciali pervenute ormai alla loro naturale scadenza.

La combinazione delle due iniziative aveva quindi compromesso l’equilibrio di tutte quelle offerte di vendita che avevano abbinato il costo della componente energia a quello pubblicato trimestralmente da ARERA per il mercato di maggior tutela, identificabile con l’indice Pfor.

Alcune imprese, in vista della conclusione del mercato tutelato, avevano riportato nei contratti di somministrazione di energia che avrebbero continuato ad applicare ai consumi dei propri clienti, l’ultimo valore Pfor reso noto da ARERA, anche qualora fosse venuta meno la pubblicazione o l’aggiornamento dello stesso ad opera dell’Autorità di settore.

In tutti gli altri casi, in assenza di clausole di sostituzione (fallback) connesse a ipotesi di “market disruption”, come appunto l’eventuale indisponibilità o perdita di rappresentatività dell’indice prescelto, si è quindi dovuto ricorrere a soluzioni “paracadute”, per continuare ad avere un corrispettivo di riferimento da applicare alle offerte di vendita

Tra queste, l’adesione ad interpretazioni del contratto ai sensi dell’art. 13.2 dell’all. A alla Del. n. 426/2020/R/com, che convenivano l’immediato passaggio al nuovo indice CMEMm, nonché la proposta di rinegoziazione in buona fede ai clienti dei contratti ai sensi degli artt. 1175, 1372, 1374, 1375.

Sull’argomento si segnala la relazione n. 56 della Corte di Cassazione dell’8 luglio 2020, proprio in tema di rinegoziazione contrattuale, e il comunicato stampa congiunto di ARERA e AGCM, del 13 ottobre 2022, sui rimedi contrattuali compatibili con il Decreto Aiuti bis. In punto di diritto, sono apparsi chiari due aspetti: l’importante ruolo svolto dalla rinegoziazione contrattuale, come mezzo per adeguare la logica economica di un negozio ad un nuovo equilibrio tra le parti. E la necessità che vengano rispettate i diritti dei clienti finali, stabiliti dal codice del consumo e dalle regole di settore.

In gran parte dei casi, le scelte che furono seguite per gestire l’emergenza non furono del tutto prossime alla compliance normativa. Spesso, si preferì infatti continuare ad applicare ai contratti di fornitura i nuovi valori dell’indice Pfor, anche se non più pubblicati da ARERA come corrispettivo della Maggior Tutela nei trimestri successivi all’introduzione del nuovo indice CMEMm, fino allo scadere delle restrizioni imposte del DL Aiuti bis. Addirittura, in certe situazioni si adottarono soluzioni miste, applicando prima l’indice Pfor per l’ultimo trimestre 2022 e il primo trimestre 2023, per poi passare al nuovo indice dell’Autorità grazie all’ipotetica presenza nei contratti di una clausola di “evoluzione automatica”[2]. Una di quelle soluzioni disponibili per procedere all’aggiornamento dei corrispettivi nel rispetto del Decreto Aiuti Bis.

Così facendo, taluni players hanno di fatto modificato unilateralmente il contratto ai propri clienti senza il riconoscimento di alcun termine di preavviso[3], con l’applicazione di condizioni economiche del tutto svantaggiose, vista la notevole differenza tra i corrispettivi dei due indici di riferimento.

Si riporta a beneficio di una miglior comprensione, un breve schema riassuntivo dei differenti valori dei due indici Pfor e CMEMm, nel 4° trimestre 2022 e 1° e 2° trimestre 2023.

Con la pubblicazione del nuovo D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 c.d. Milleproroghe, avvenuta ben 4 mesi dopo il Decreto Aiuti bis, il Legislatore ha fatto ordine sull’efficacia del primo provvedimento, riconoscendo la facoltà ai venditori di poter aggiornare i corrispettivi di vendita del gas in caso di naturale scadenza delle offerte, fermo restando il rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti. Una misura dall’efficacia irretroattiva, che ha potuto produrre i suoi primi effetti solamente a partire da aprile 2023.

A parere di scrive, sembra a questo punto lecito domandarsi quali soluzioni siano state adottate dalle aziende di fornitura del gas, per “aggiornare” tutti quei contratti che fino a quel momento si erano automaticamente rinnovati alle medesime condizioni economiche al termine della validità dell’offerta.

[1] Il Pfor è un indice, basato sul valore del TTF, utilizzato per aggiornare il prezzo trimestrale del gas naturale. Il TTF QA (Title Transfer Facility Quarter Ahead) è definito trimestralmente nel mercato virtuale olandese del gas (*) e rappresenta uno degli standard di riferimento più diffusi in Europa.

[2] Art. 13.5 all. A Del. n. 426/2020/R/com

[3] V. Art. 13.1 all. A Del. n. 426/2020/R/com

Articolo scritto da
Edoardo Giusti
Seguici sui social