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Agro-voltaico: incentivi, idoneità dei luoghi e titoli autorizzativi per l’installazione dei moduli FV | Giusti Studio Legale

8 Marzo 2024

La normativa regolatoria relativa alla collocazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile è stata oggetto di numerosi interventi da parte del Legislatore, che ha dovuto conciliare le esigenze energetiche del Paese con quelle relative al consumo di suolo e alla tutela del paesaggio.

Un’attenzione necessaria, per evitare che le numerose politiche d’incentivazione potessero condurre alla sottrazione incontrollata di terreno agricolo coltivabile. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Dopo una prima fase piuttosto permissiva, l’art. 65 del D.l. n. 1/2012 (L. conv. n. 27/2012) aveva imposto un generale divieto di accesso agli incentivi statali previsti dal d.lgs n. 28/2011, per tutti quegli impianti fotovoltaici che prevessero l’installazione di moduli collocati a terra in aree a destinazione agricola.

Tale assoluto ha poi trovato un’eccezione con l’art. 31 del D.l. n. 77/2021 (entrato in vigore l’1/06/2021) a favore degli impianti agrovoltaici caratterizzati da soluzioni integrative innovative, con moduli fotovoltaici elevati da terra per non compromettere la coltivazione agricola e pastorale. L’efficacia della soluzione deve poter emergere dal continuo monitoraggio dello stato dei luoghi.

Finalità dell'agro-fotovoltaico e alcuni esempi di impianti

L’iniziativa legislativa ha contribuito all’attuazione del piano d’investimenti previsti dal PNRR per l’agrovoltaico, già richiamato dall’art. 14 co.1 lett c) del D.lgs 199/2021 (1), e poi oggetto di disciplina grazie alla pubblicazione del Decreto MASE il 13 febbraio 2024 (2).

Tale impostazione ha trovato conferma nella L. n. 34/2022 che, ribadendo l’ammissibilità degli incentivi solo per gli impianti agrovoltaici elevati da terra, ha escluso ogni altra differente soluzione impiantistica che nel frattempo era stata temporaneamente introdotta all’art. 65 del D.l. n. 1/2012 dall’art. 11 del D.l. n. 17/2022.

L’attuale quadro normativo si concilia infine con il dettato di cui all’art. 20 D.lgs 199/2021 inerente al tema delle c.d. “Aree idonee” per l’installazione di impianti di produzione da FER che, in attesa di una prossima  regolazione più puntuale da parte del MASE, ha in ogni caso ritenute idonee le seguenti aree:

  • dove sono già installati impianti (per modifica, rifacimento, potenziamento, ricostruzione impianti con max variazione area + 20%)
  • aree siti oggetto di bonifica
  • cave e miniere cessate, non recuperato, abbandonate, in condizione di degrado ambientale. Porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento
  • siti e impianti nella disponibilità di ferrovie dello Stato o dei gestori autostradali
  • sedimi aereoportuali
  • esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
    • aree agricole in perimetri non più distanti di 500 mt da zone industriali , artigianali e commerciali, SIN, cave e miniere.
    • aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu’ di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento industriale;
    • le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
    • aree in generale non sottoposte a vincolo paesaggistico o non ricadono nella fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela (3 km eolici, 500 mt solari)

 

I punti più rilevanti della bozza del Decreto c.d. “Aree idonee” (Vedi bozza)

– In base alla bozza del Decreto, c.d. “Aree idonee”, è stabilita la potenza minima che ogni Regione e Provincia autonoma deve raggiungere ogni anno fino al 2030. La Regione con l’obiettivo più alto è la Sicilia, seguita da Puglia, Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna.

Una volta a regime, le aree e le superfici dei territori regionali saranno quindi classificate in:

  • superfici e aree idonee definite dalle Regioni e Province autonome in attuazione dei criteri fissati dall’art. 8 del decreto;
  • superfici e aree non idonee definite dalle Regioni e Province autonome in attuazione dei criteri di cui all’Allegato 3 al DM 10.09.2010;
  • superfici e aree soggette alla disciplina ordinaria, ossia quelle che non rientrano in nessuna delle categorie citate in precedenza.

– Si evidenzia che nella bozza del decreto le aree agricole classificate come DOP e IGP sono considerate aree idonee solo ai fini dell’installazione degli impianti agro-voltaici che rispettano i requisiti di cui all’art. 65, comma 1-quater, del D.l. 1/2012.

I requisiti per l’individuazione delle aree idonee possono essere differenziati sulla base della fonte, della taglia e della tipologia dell’impianto.

– Viene previsto un limite all’occupazione del suolo con impianti FER nelle aree agricole “che non rientrano fra le aree identificate come non idonee” in attuazione del processo programmatorio del decreto.

  • Un limite di occupazione del suolo agricolo pari a:
    • 10% per gli impianti fotovoltaici
    • 20 % per gli impianti agro-voltaici conformi alle indicazioni contenute nelle Linee Guida ministeriali del giugno 2022;
    • zero, per gli impianti agro-voltaici che rispettano i requisiti di cui all’art. 65, comma 1-quater, del D.L. 1/2021;
  • non sono presenti limiti di occupazione del suolo per quei terreni agricoli non concretamente utilizzabili a tali fini (superfici occupate dai bacini artificiali di accumulo idrico e da canali artificiali per la difesa idraulica del territorio, le superfici e le aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali quali, a titolo di esempio, aree non classificate, sottoposte ad attività abusive, terreni improduttivi, miniere e cave, discariche, aree contaminate, ex aree militari)
  • infine, al raggiungimento di una soglia massima di sfruttamento non inferiore ai valori indicati nella colonna A della Tabella di cui all’All.1 del decreto e non superiore a quelli indicati nella colonna B, le Regioni e le Province autonome potranno classificare le restanti aree agricole come non idonee; tale limitazione non si applica in ogni caso agli impianti agro-voltaici che rispettano i requisiti di cui all’art. 65, comma 1 quater del D.l. 1/2012.

Infine, è riportato nella bozza del decreto che le leggi regionali o i provvedimenti provinciali adottati ai sensi del decreto prevalgano su ogni altro regolamento, piano, normativa precedentemente approvato a livello regionale, provinciale o comunale, compresi i piani ambientali e paesaggistici.

Sono fatti salvi tutti i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti adottati da Regioni e Province autonome in attuazione dell’art. 7 del decreto che hanno ad oggetto impianti ubicati in aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per il proponente di chiedere che il proprio procedimento sia concluso sulla base della nuova classificazione delle aree interessate (purché tale richiesta venga avanzata entro 3 mesi dall’entrata in vigore dei provvedimenti regionali/provinciali in attuazione del decreto).

 

Quali titoli autorizzativi per un impianto agro-voltaico?

I regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti FER sono regolati secondo criteri di proporzionalità in relazione alla potenza generata dell’impianto: comunicazione di edilizia libera, dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), procedura abilitativa semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica (AU).

In termini generali, inoltre, sono previste sensibili agevolazioni se un impianto FER viene costruito in area c.d. idonea come definita oggi dal D.lgs. 199/2021 e come verrà definita nel Decreto Attuativo ora in bozza di consultazione. In base a quanto stabilito dall’art. 4 co. 2 bis del D.lgs n. 28/2011, in simili casi potrebbe occorrere una DILA per impianti di potenza fino a 1MW, una PAS per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 12 MW e una AU per impianti di potenza superiore a 12 MW.

Tuttavia, l’articolo 6 comma 9 bis del D.lgs. 28/2011, prevede una specifica deroga in relazione agli impianti agro-voltaici avanzati, ammettendo che gli stessi possano essere autorizzati in PAS anche se la potenza generata sia superiore ai 10 MW purché si collochino entro un raggio inferiore ai 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

In seguito alla approvazione definitiva del Decreto Aree Idonee, inoltre, gli impianti agro-voltaici avanzati potranno accedere ad un ulteriore regime di semplificazione procedimentale.

Infatti, l’art. 49 del D.l. n. 13/2023 (c.d. PNRR 3), modificando l’art. 11 D.l. n. 17/2022, ha infine previsto che (previa definizione delle aree idonee, al di fuori delle aree protette e nel rispetto dei vincoli paesaggistici) gli impianti agro-voltaici ubicati in aree agricole potranno essere considerati manufatti strumentali all’attività agricola e potranno quindi essere liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte  degli stessi imprenditori agricoli, ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriale, salvo che per gli  aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia.

(1) Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1.

(2) Il Regolamento ministeriale ha definito le condizioni di cumulabilità con gli incentivi di cui agli artt. 5-9 del D.lgs n. 199/2021 (Capo II), nonché con quelli di cui al D.M. 04/07/2019.

Categorie:
Ambiente Energia GSE
Articolo scritto da
Edoardo Giusti
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