La normativa regolatoria relativa alla collocazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile è stata oggetto di numerosi interventi da parte del Legislatore, che ha dovuto conciliare le esigenze energetiche del Paese con quelle relative al consumo di suolo e alla tutela del paesaggio.
Un’attenzione necessaria, per evitare che le numerose politiche d’incentivazione potessero condurre alla sottrazione incontrollata di terreno agricolo coltivabile. Cerchiamo di fare il punto della situazione.
Dopo una prima fase piuttosto permissiva, l’art. 65 del D.l. n. 1/2012 (L. conv. n. 27/2012) aveva imposto un generale divieto di accesso agli incentivi statali previsti dal d.lgs n. 28/2011, per tutti quegli impianti fotovoltaici che prevessero l’installazione di moduli collocati a terra in aree a destinazione agricola.
Tale assoluto ha poi trovato un’eccezione con l’art. 31 del D.l. n. 77/2021 (entrato in vigore l’1/06/2021) a favore degli impianti agrovoltaici caratterizzati da soluzioni integrative innovative, con moduli fotovoltaici elevati da terra per non compromettere la coltivazione agricola e pastorale (1).
L’impostazione ha trovato conferma nella L. n. 34/2022 che, ribadendo l’ammissibilità degli incentivi solo per gli impianti agrovoltaici elevati da terra, ha escluso ogni altra differente soluzione impiantistica che nel frattempo era stata temporaneamente introdotta all’art. 65 del D.l. n. 1/2012 dall’art. 11 del D.l. n. 17/2022.
L’attuale quadro normativo si concilia infine con il dettato di cui all’art. 20 D.lgs 199/2021 inerente al tema delle c.d. “Aree idonee” per l’installazione di impianti di produzione da FER che, in attesa di una prossima regolazione più puntuale da parte del MASE, ha in ogni caso ritenute idonee le seguenti aree:
I punti più rilevanti della bozza del Decreto c.d. “Aree idonee” (Vedi bozza)
– In base alla bozza del Decreto, c.d. “Aree idonee”, è stabilita la potenza minima che ogni Regione e Provincia autonoma deve raggiungere ogni anno fino al 2030. La Regione con l’obiettivo più alto è la Sicilia, seguita da Puglia, Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna.
Una volta a regime, le aree e le superfici dei territori regionali saranno quindi classificate in:
– Si evidenzia che nella bozza del decreto le aree agricole classificate come DOP e IGP sono considerate aree idonee solo ai fini dell’installazione degli impianti agro-voltaici che rispettano i requisiti di cui all’art. 65, comma 1-quater, del D.l. 1/2012.
I requisiti per l’individuazione delle aree idonee possono essere differenziati sulla base della fonte, della taglia e della tipologia dell’impianto.
– Viene previsto un limite all’occupazione del suolo con impianti FER nelle aree agricole “che non rientrano fra le aree identificate come non idonee” in attuazione del processo programmatorio del decreto.
Infine, è riportato nella bozza del decreto che le leggi regionali o i provvedimenti provinciali adottati ai sensi del decreto prevalgano su ogni altro regolamento, piano, normativa precedentemente approvato a livello regionale, provinciale o comunale, compresi i piani ambientali e paesaggistici.
Sono fatti salvi tutti i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti adottati da Regioni e Province autonome in attuazione dell’art. 7 del decreto che hanno ad oggetto impianti ubicati in aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021.
Resta in ogni caso ferma la possibilità per il proponente di chiedere che il proprio procedimento sia concluso sulla base della nuova classificazione delle aree interessate (purché tale richiesta venga avanzata entro 3 mesi dall’entrata in vigore dei provvedimenti regionali/provinciali in attuazione del decreto).
Quali titoli autorizzativi per un impianto agro-voltaico?
I regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti FER sono regolati secondo criteri di proporzionalità in relazione alla potenza generata dell’impianto: comunicazione di edilizia libera, dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), procedura abilitativa semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica (AU).
In termini generali, inoltre, sono previste sensibili agevolazioni se un impianto FER viene costruito in area c.d. idonea come definita oggi dal D.lgs. 199/2021 e come verrà definita nel Decreto Attuativo ora in bozza di consultazione. In base a quanto stabilito dall’art. 4 co. 2 bis del D.lgs n. 28/2011, in simili casi potrebbe occorrere una DILA per impianti di potenza fino a 1MW, una PAS per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 12 MW e una AU per impianti di potenza superiore a 12 MW.
Tuttavia, l’articolo 6 comma 9 bis del D.lgs. 28/2011, prevede una specifica deroga in relazione agli impianti agro-voltaici avanzati, ammettendo che gli stessi possano essere autorizzati in PAS anche se la potenza generata sia superiore ai 10 MW purché si collochino entro un raggio inferiore ai 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
In seguito alla approvazione definitiva del Decreto Aree Idonee, inoltre, gli impianti agro-voltaici avanzati potranno accedere ad un ulteriore regime di semplificazione procedimentale.
Infatti, l’art. 49 del D.l. n. 13/2023 (c.d. PNRR 3), modificando l’art. 11 D.l. n. 17/2022, ha infine previsto che (previa definizione delle aree idonee, al di fuori delle aree protette e nel rispetto dei vincoli paesaggistici) gli impianti agro-voltaici ubicati in aree agricole potranno essere considerati manufatti strumentali all’attività agricola e potranno quindi essere liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli, ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriale, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia.
(1) Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1. L’iniziativa legislativa ha contribuito all’attuazione del piano d’investimenti previsti dal PNRR per l’agrovoltaico, già richiamato dall’art. 14 co.1 lett c) del D.lgs 199/2021 , e poi oggetto di disciplina grazie alla pubblicazione del Decreto MASE il 13 febbraio 2024. Il Regolamento ministeriale ha definito le condizioni di cumulabilità con gli incentivi di cui agli artt. 5-9 del D.lgs n. 199/2021 (Capo II), nonché con quelli di cui al D.M. 04/07/2019.