Il Collegio, pur conoscendo il recente indirizzo assunto dal Giudice d’appello (VI, 17.5.2017, n.2337), ritiene di aderire al consolidato orientamento secondo cui il profilo amministrativo e quello penalistico, entrambi connessi e conseguenti alla realizzazione di opere abusive, operano su distinti piani e secondo diverse cadenze temporali. Infatti l’azione amministrativa o quella del privato diretta alla effettiva rimozione di un manufatto abusivo, devono essere poste in essere solo una volta conclusa la fase processuale penale ovvero prendendo le iniziative occorrenti per il dissequestro dell’immobile.