Regione Toscana – Bando Azione 2.2.3 (DD n. 22236/2024)
Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese
Si segnala un’interessante opportunità pubblicata dalla Regione Toscana a favore delle imprese con sede legale od operativa all’interno dei confini regionali, per l’installazione di impianti fotovoltaici per l’efficientamento dei consumi energetici.
In particolare, sono previste sovvenzioni a fondo perduto con contributo in conto capitale fino al 50% dell’investimento.
Il termine per la presentazione della domanda è stato prorogato dal 7 gennaio 2025 al 14 marzo 2025.
Si riporta una breve sintesi dei principali punti del bando.
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Agevolare la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili unità produttive e sedi di imprese in Toscana.
Concessione di agevolazioni sotto forma di sovvenzione a fondo perduto – contributo in conto capitale. L’importo totale delle spese ammissibili del progetto presentato deve essere non inferiore a 20.000,00 euro e non superiore a 500.000,00 euro. L’agevolazione è concessa con le seguenti intensità massima di aiuto rispetto alla spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione: Micro-Piccola 50%; Media 40%; Grande 30%.
La domanda può essere presentata dalle ore 10:00 del 16 ottobre 2024 fino alle ore 16:00 del 7 gennaio 2025, prorogato fino al 14/03/2025 ore 16.00.
La procedura del bando è “valutativa” ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 123/1998, con procedimento a graduatoria. Dotazione complessiva 2021-2027: € 11 mln.
Le risorse assegnate a valere sulle annualità 2025-2026 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 sono pari a € 3.414.716,29.
Al fine dello scorrimento delle suddette graduatorie sarà possibile integrare il finanziamento per il presente bando fino a concorrenza dei suddetti importi rispettivamente pari a € 11.000.000,00 .
N.B. “Delocalizzazione”: trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE1 (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell’attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023;
Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale. Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell’attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell’operazione.
1b) impianti solari termici; 2b) impianti geotermici a bassa entalpia; 3b) pompe di calore; 4b) impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo; 5b) teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti.
Per l’intervento 4b) la produzione energetica annuale dell’impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell’immobile, pena la non ammissibilità dello stesso. Per l’intervento 4b), i sistemi accumulo/stoccaggio devono essere realizzati ad integrazione dell’impianto solare fotovoltaico incluso nel progetto, pena la non ammissibilità degli stessi. Per l’intervento 4b), in caso di sistemi accumulo la capacità non deve superare 1,5 volte la potenza di picco dell’impianto fotovoltaico, pena la non ammissibilità dello stesso. Per intervento 4b) i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75 % su base annua dell’energia prodotta dall’impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso
Le suddette spese tecniche sono ammesse in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo non superiore a 15.000,00 purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi oggetto della domanda.