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Newsletter – ottobre 2026

Energy Law Monitor
Novità normative, regolatorie e giurisprudenziali  ·  Ottobre 2026
a cura dell’Avv. Edoardo Giusti

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BESS: Dallo Scouting al Ready-to-Build
La roadmap legale per permitting e contratti
Giovedì 22 ottobre 2026 · ore 11.30
Relatore: Avv. Edoardo Giusti — GIUSTI Studio Legale

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I — Novità normative nazionali

DM MASE 8 settembre 2026, n. 291 — Saturazione virtuale della rete: da “first come, first served” a “first permitted, first connected”

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato l’8 settembre 2026 il decreto attuativo dell’art. 7 del D.L. 20 febbraio 2026, n. 21 (c.d. decreto Bollette), convertito dalla L. 10 aprile 2026, n. 49, che completa la disciplina dell’art. 10-bis del TU FER. Il decreto, adottato dopo il parere ARERA 300/2026/I/eel del 6 agosto 2026, è in vigore dal 9 settembre 2026; restano esclusi gli impianti off-shore.

Il meccanismo supera la logica dell’ordine cronologico delle richieste di connessione:

  • Terna suddivide la RTN in microzone (porzioni di rete interne alle zone di mercato, di dimensione regionale o sub-regionale) e pubblica per ciascuna la capacità disponibile e le soluzioni tecniche di connessione.
  • Per ciascuna microzona Terna deve garantire una capacità complessivamente accoglibile pari ad almeno il 150% degli obiettivi 2030 per FER e accumuli, al netto della quota gestita dai distributori; la capacità è aggiornata trimestralmente.
  • Gli operatori scelgono la soluzione nell’ambito di finestre periodiche (open season); l’attestazione della soluzione selezionata (c.d. benestare) può essere rilasciata in overbooking e non equivale alla riserva definitiva della capacità.
  • La riserva definitiva si consegue solo comunicando a Terna l’ottenimento del titolo autorizzativo, secondo l’ordine cronologico delle comunicazioni. Nelle due diligence su portafogli di progetti, la sola STMG perde quindi gran parte del suo valore se l’iter autorizzativo non è solido.
  • Entro 30 giorni dall’entrata in vigore Terna trasmette al MASE la metodologia di individuazione delle microzone; la capacità microzonale va pubblicata almeno 30 giorni prima dell’apertura di ciascuna open season.
  • All’ARERA spetta completare la regolazione: criteri dell’open season, attestazioni e coordinamento con il TICA, nel quale confluiranno anche le connessioni flessibili.

Il contesto quantitativo spiega la portata della riforma: secondo i dati Econnextion al 31 luglio 2026, le richieste di connessione a Terna superano complessivamente 600 GW tra impianti FER e accumuli.

⚠ SCADENZA — circa 9 ottobre 2026: trasmissione al MASE della metodologia Terna sulle microzone. Per i progetti in pipeline occorre verificare da subito la coerenza delle STMG con la nuova mappatura.
Fonti: DM MASE 8.9.2026; D.L. 21/2026 conv. L. 49/2026, art. 7; D.Lgs. 190/2024, art. 10-bis; ARERA, parere 300/2026/I/eel.

FER X a regime — DM MASE 18 giugno 2026, n. 194

Pubblicato il 6 agosto 2026 ed entrato in vigore il 7 agosto 2026 (comunicato in G.U. n. 190 del 18 agosto 2026), il decreto disciplina fino al 31 dicembre 2030 il meccanismo di supporto per gli impianti FER con costi di generazione prossimi alla competitività di mercato (artt. 6 e 7 D.Lgs. 199/2021).

  • Contingente complessivo di 37,15 GW: 10 GW ad accesso diretto per impianti fino a 1 MW; 27,15 GW tramite procedure competitive GSE (eolico 16,5 GW, fotovoltaico 10 GW, idroelettrico 0,63 GW, gas residuati da depurazione 0,02 GW).
  • Accesso diretto riservato agli impianti fino a 1 MW i cui lavori siano iniziati dopo il 7 agosto 2026; per tale categoria il meccanismo cessa al raggiungimento di 10 GW, se anteriore al 2030.
  • Prezzi di esercizio per il fotovoltaico: 80 €/MWh di riferimento, 95 €/MWh superiore (base d’asta per gli impianti oltre 1 MW), 65 €/MWh inferiore.
  • Procedure NZIA (Reg. UE 2024/1735): almeno il 30% del contingente annuo di fotovoltaico ed eolico è assegnato con procedure che valorizzano, oltre al prezzo, criteri non di prezzo, tra cui il contributo alla resilienza della filiera. Per il fotovoltaico, le Regole Operative ammettono alle procedure NZIA solo impianti i cui moduli non siano assemblati, e le cui celle e i cui inverter non siano originari, dei Paesi terzi da cui dipende l’approvvigionamento dell’Unione (di fatto la Cina, espressamente indicata nelle regole del FER X Transitorio), oltre ad almeno un altro componente principale; il requisito si attesta con il Factory Inspection Certificate di moduli e inverter. Il vincolo opera per la quota NZIA, non per l’intero contingente.
  • Le Regole Operative (prima attuazione, dedicata alla qualifica preliminare) sono state approvate con D.D. MASE 7 agosto 2026, n. 82. La qualifica preliminare, obbligatoria sopra 1 MW, ha validità improrogabile di due anni e cristallizza i dati di progetto, che non possono essere modificati nelle fasi successive.
⚠ Il termine per la qualifica preliminare utile alla prima procedura competitiva (prevista a dicembre 2026) è scaduto il 30 settembre 2026. Chi non l’ha presentata potrà partecipare alle tornate successive. Sono attesi aggiornamenti delle Regole Operative su manifestazioni di interesse e procedure competitive.

DM MASE 10 agosto 2026, n. 262 — Uscita volontaria dal Conto Energia e repowering

Pubblicato il 28 settembre 2026, il decreto attua l’art. 2 del D.L. 21/2026 e disciplina la risoluzione anticipata delle convenzioni in Conto Energia per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW, a fronte di un corrispettivo riconosciuto dal GSE e dell’obbligo di rifacimento integrale.

  • Uscita possibile dal 1° gennaio 2028, entro un limite complessivo di 10 GW.
  • Doppio canale: accesso diretto per chi aveva aderito entro il 31 maggio 2026 alla rimodulazione prevista dall’art. 2 del D.L. 21/2026; procedura competitiva GSE, da svolgersi entro il 30 giugno 2027, per gli altri, con offerte di riduzione rispetto a un valore base.
  • Rifacimento integrale con entrata in esercizio entro il 2030, incrementi minimi di producibilità (il D.L. indica almeno il 30%, con metodo di calcolo rimesso alle regole GSE) e impiego di moduli iscritti nel registro ENEA alle lettere b) o c) (moduli con celle prodotte nell’Unione europea; art. 12 D.L. 181/2023). L’energia aggiuntiva va contrattualizzata a termine, anche tramite PPA.
⚠ SCADENZE — Regole Operative GSE entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (fine ottobre 2026); manifestazioni di interesse entro i 30 giorni successivi alla loro pubblicazione. La manifestazione di interesse è necessaria per entrambi i canali di accesso.
Fonti: DM MASE 10.8.2026, n. 262; D.L. 21/2026 conv. L. 49/2026, art. 2.

D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (RED III) — Obblighi di rinnovabili negli edifici dal 3 agosto 2026

Per le richieste di titolo edilizio presentate dal 3 agosto 2026 si applica il nuovo Allegato III del D.Lgs. 199/2021, come riscritto dall’art. 29 del D.Lgs. 5/2026. Rileva la data di presentazione della pratica, non quella di avvio del cantiere.

  • Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti rilevanti: 60% (65% per gli edifici pubblici).
  • Ristrutturazione importante di primo livello: 40% (45%).
  • Ristrutturazione importante di secondo livello e ristrutturazione dell’impianto termico: 15% dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva (20%).

L’obbligo sull’impianto termico non scatta per la sola sostituzione del generatore: occorre una modifica sostanziale dei sistemi di produzione e di distribuzione o emissione del calore. Restano le deroghe per impossibilità tecnica o non convenienza economica, da documentare; per nuove costruzioni e ristrutturazioni di primo livello resta comunque fermo il limite di energia primaria non rinnovabile. Le nuove quote vanno recepite nei capitolati e nella progettazione.

Fonti: D.Lgs. 5/2026, art. 29; D.Lgs. 199/2021, Allegato III.

II — Aree idonee: stato dell’arte delle leggi regionali

Il termine per l’adozione delle leggi regionali ex art. 11-bis, co. 4, TU FER (22 marzo 2026) è decorso da tempo, ma il quadro resta disomogeneo. Di seguito la ricognizione aggiornata al 2 ottobre 2026.

Regione Stato Estremi Note
Lombardia In vigore L.R. 21 maggio 2026, n. 10 Tetto aree agricole idonee 0,8% SAU regionale; non impugnata dal CdM (23 luglio 2026).
Emilia-Romagna In vigore — modifica in corso L.R. n. 5/2026 (BURERT n. 135 del 29 maggio 2026) Non impugnata dal CdM; il 30 settembre 2026 illustrata in Commissione la legge di modifica concordata con i Ministeri (aree agricole idonee tra 0,8% e 1,5% SAU 2020).
Abruzzo In vigore L.R. 7 maggio 2026, n. 9 (BURA n. 19 del 13 maggio 2026) Sostituisce l’impianto della L.R. 8/2025.
Umbria In vigore Disciplina regionale entrata in vigore a maggio 2026 Procedure semplificate solo se il progetto ricade interamente in area idonea.
Piemonte In vigore L.R. 28 luglio 2026, n. 15 (S.O. n. 8 al BU n. 29 del 28 luglio 2026) Tetto 0,8% SAU, computando anche l’agrivoltaico già autorizzato; obblighi FV per centri commerciali e poli logistici; indirizzi di Giunta sugli accumuli.
Sicilia In vigore (parziale) L.R. 4 agosto 2026, n. 21 (GURS, S.O. 7 agosto 2026) L’ARS ha approvato solo parte del DDL; le norme su autorizzazioni e obbligo di accumulo sono tornate in Commissione.
Veneto DDL in Consiglio DDL approvato dalla Giunta il 28 luglio 2026 Tetto 0,8% SAU (circa 6.681 ha); in corso la consultazione sul Piano delle zone di accelerazione.
Toscana PdL in Commissione PdL n. 54 dell’8 giugno 2026 All’esame delle Commissioni congiunte Ambiente e Sviluppo rurale; collegati una seconda PdL sulle semplificazioni e il PRIZAT.
Liguria Legge approvata dal Consiglio regionale DDL n. 88, approvato all’unanimità il 29 settembre 2026 Aree agricole idonee al FV entro lo 0,8% SAU; entro 180 giorni la Giunta propone le aree non idonee all’eolico. Segnalato il rischio di impugnativa sulle aree non idonee.
Sardegna In vigore (L.R. 20/2024) Corte cost. nn. 144 e 156/2026 Illegittima la moratoria sulle aree non idonee (n. 144); inammissibili le questioni sugli allegati cartografici, senza esame nel merito (n. 156).

Tre linee di tendenza

  • Il tetto sulla SAU è diventato la vera variabile regolatoria. La legge statale (art. 11-bis, co. 4, lett. g), D.Lgs. 190/2024) impone alle Regioni di qualificare come idonee aree agricole comprese tra un minimo dello 0,8% e un massimo del 3% della SAU regionale; entro questa forbice ciascuna Regione fissa la propria soglia. Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria hanno scelto il minimo dello 0,8%; l’Emilia-Romagna, che era partita dall’1,5%, sta ridefinendo la propria soglia tra lo 0,8% e l’1,5% dopo il confronto con i Ministeri.
  • Il Governo non impugna, ma negozia. Le leggi di Lombardia ed Emilia-Romagna non sono state impugnate dal Consiglio dei ministri del 23 luglio 2026; nel caso emiliano, però, la mancata impugnativa è stata accompagnata dall’impegno a una legge correttiva.
  • La Consulta presidia il divieto di moratorie. Le pronunce sulla Sardegna (v. Sez. IV) confermano che la qualificazione di non idoneità non può tradursi in un blocco generalizzato dei procedimenti.

Strumento operativo: la Piattaforma Aree Idonee (PAI) del GSE (areeidonee.gse.it), disciplinata dal D.M. MASE 17 settembre 2024, n. 320 (pubblicato sul sito del MASE il 15 ottobre 2024 e in vigore dal giorno successivo), è accessibile a Regioni, Province autonome e Comuni previa registrazione all’Area Clienti GSE e supporta la caratterizzazione del territorio e la pianificazione delle aree idonee. Dal maggio 2025 ne è consultabile anche una versione pubblica, utile agli operatori per una prima ricognizione dei siti: resta però uno strumento di supporto, privo di valore vincolante rispetto alla disciplina statale e regionale, e già al rilascio sono state segnalate classificazioni errate, sicché le risultanze vanno sempre verificate sulle fonti normative e cartografiche ufficiali.

Fonti: leggi regionali citate e relativi bollettini; D.M. MASE 17.9.2024, n. 320 (PAI); Consiglio regionale della Liguria, seduta del 29.9.2026 (DDL n. 88); Assemblea legislativa Emilia-Romagna, comunicato del 30.9.2026; Regione Veneto, comunicato n. 1341 del 28.7.2026; Consiglio dei ministri, seduta del 23.7.2026.

III — ARERA: utenti del dispacciamento e controparti commerciali

Delibera 343/2026/R/com — Aggiornamento oneri generali dal 1° ottobre 2026

L’Autorità ha aggiornato, con decorrenza 1° ottobre 2026, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e ulteriori componenti dei settori elettrico e gas, con disposizioni specifiche sulle componenti RTTG. Per venditori e utenti del dispacciamento in prelievo l’adeguamento è immediato su fatturazione e listini.

Delibera 344/2026/R/eel — Energivori con punti di prelievo che alimentano altri soggetti

Il 29 settembre 2026 ARERA ha modificato la delibera 256/2026/R/eel sulle imprese a forte consumo titolari di punti di prelievo che alimentano anche soggetti terzi (c.d. soggetti ospitati), dando seguito ai chiarimenti del 23 settembre: è previsto il vincolo di una relazione tecnica sui consumi ed è introdotto un regime transitorio per il 2027. Le controparti commerciali dovranno coordinare le dichiarazioni dei clienti energivori con la corretta applicazione delle componenti ASOS.

Delibera 262/2026/R/eel — Il nuovo Servizio a Tutele Graduali dal 1° aprile 2027

Con la delibera del 23 luglio 2026 l’Autorità ha definito la regolazione del STG per domestici non vulnerabili e piccole imprese in BT dal 1° aprile 2027, le procedure concorsuali di assegnazione e le modalità con cui gli attuali esercenti dovranno proporre la migliore offerta di mercato libero ai clienti serviti.

  • Informativa ai clienti sulla fine dell’attuale servizio tra settembre e novembre 2026.
  • Comunicazione ai clienti non domestici, a dicembre 2026, con la stima della spesa annua secondo i criteri fissati dalla Determinazione DIME/MRT/4/2026 del 28 luglio 2026.
  • Pubblicazione degli aggiudicatari e dei relativi prezzi entro il 22 dicembre 2026.
  • In assenza di scelta, dal 1° aprile 2027 il cliente non vulnerabile resta con l’attuale esercente, che gli applica la propria offerta di mercato libero con la spesa annua stimata più bassa tra quelle disponibili a dicembre 2026. L’offerta deve avere condizioni valide almeno 12 mesi, nessun onere di recesso e riguardare la sola fornitura elettrica.
  • I clienti vulnerabili che non scelgono un fornitore sono invece riforniti nel servizio di maggior tutela, a condizioni economiche definite da ARERA (L. 60/2025, di conversione del D.L. 19/2025).
  • Dal 1° aprile 2027 il nuovo STG (fino al 31 marzo 2030) opera solo come servizio di ultima istanza, in sei aree territoriali.

Mancata produzione FER non programmabili (MPRIN) — proroga al 30 novembre 2026 per i cambi di BRP

Il GSE ha prorogato al 30 novembre 2026 il termine per le istanze di remunerazione della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili, con effetto retroattivo dal 1° aprile 2025, limitatamente ai casi di variazione del Balance Responsible Party (ex utente del dispacciamento). Il meccanismo, esteso a tutte le FRNP dalla delibera ARERA 128/2025/R/efr, prevedeva originariamente come termine il 30 settembre 2026. Nei contratti di dispacciamento e nei PPA conviene disciplinare espressamente a chi competano istanza e relativi proventi in caso di switch.

Delibera 332/2026/R/eel — MACSE, asta con consegna 2029

Con delibera del 24 settembre 2026 ARERA ha fissato il premio massimo per l’asta del meccanismo di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico con anno di consegna 2029.

Fonti: ARERA, delibere 343/2026/R/com e 344/2026/R/eel (29.9.2026), 332/2026/R/eel (24.9.2026), 262/2026/R/eel (23.7.2026), 128/2025/R/efr; Determinazione DIME/MRT/4/2026; GSE, comunicazione di proroga MPRIN.

IV — Giurisprudenza

Corte costituzionale

Sent. 1° ottobre 2026, n. 156 — Sardegna: inammissibili le questioni sulle mappe di idoneità

La Corte torna sulla L.R. Sardegna n. 20/2024: dichiara inammissibili le questioni sugli allegati che individuano aree idonee e non idonee, censurati in blocco senza autonome doglianze per ciascuno, e non fondata quella sull’art. 1, co. 7, secondo cui, se un progetto ricade in parte in area idonea e in parte in area non idonea, prevale la non idoneità. Viene ribadito, richiamando la sent. n. 184/2025, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico: i progetti in area non idonea vanno valutati caso per caso. Sugli allegati la decisione è dunque di rito: la Corte non si è pronunciata sulla legittimità delle mappe, che restano efficaci solo in quanto non caducate.

Sent. 23 luglio 2026, n. 144 — Illegittima la moratoria sarda sulle aree non idonee

È costituzionalmente illegittima la norma regionale che sospendeva i procedimenti in corso e precludeva nuove istanze per impianti FER in aree non idonee nelle more di un regolamento attuativo: la misura ha natura moratoria, contrasta con il principio di massima diffusione delle rinnovabili e con il divieto statale di sospensioni nelle more dell’individuazione delle aree idonee.

Sent. 16 luglio 2026, n. 127 — Legittimo il divieto di fotovoltaico a terra in zona agricola

Non fondate le questioni sollevate dal TAR Lazio sull’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. 63/2024 (che ha introdotto il co. 1-bis all’art. 20 D.Lgs. 199/2021), relativo al divieto di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici.

  • Il divieto non riguarda tutti gli impianti solari in area agricola, ma solo quelli con moduli a terra: restano ammessi gli impianti con moduli sopraelevati che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali.
  • È legittimo il riferimento alla classificazione urbanistica anziché all’uso effettivo del fondo: anche un terreno incolto resta soggetto al divieto finché conserva la destinazione agricola. Per la Corte, ancorare la disciplina allo stato di fatto genererebbe maggiore incertezza.
  • Conseguenza operativa: la verifica preliminare di un progetto a terra deve partire dalla zonizzazione del PRG/PO, non dalla situazione colturale del fondo.
Corte di cassazione

Sez. Un., ordd. 16 marzo 2026, n. 5927 e 25 aprile 2026, n. 11151 — Restituzione degli incentivi GSE: giurisdizione ordinaria

Divenuto definitivo il provvedimento di decadenza, il potere autoritativo del GSE si esaurisce: la successiva domanda di restituzione degli incentivi ha natura di indebito oggettivo e appartiene al giudice ordinario. La giurisdizione amministrativa resta ferma quando si controverte sull’esercizio del potere o sulla legittimità del provvedimento. Il principio è stato applicato da Cons. Stato, Sez. II, 3 agosto 2026, n. 6268, in relazione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal GSE.

Sez. I, ord. 25 aprile 2026, n. 11085 — Proventi GSE e proprietà dell’impianto nel leasing risolto

Nella specifica fattispecie esaminata (convenzioni GSE stipulate nel 2011, regolate dalla disciplina applicabile ratione temporis, e impianti oggetto di leasing risolto, con la curatela subentrata nelle convenzioni ex art. 72 l.fall.), la Corte ha ritenuto che tariffa incentivante e ritiro dedicato spettino al proprietario dell’impianto anche se la convenzione è intestata a un diverso soggetto responsabile: la prima remunera i costi di investimento ed esercizio, il secondo è il corrispettivo della cessione dell’energia. Nel caso deciso, il fallimento dell’utilizzatore, rimasto nella detenzione degli impianti dopo la risoluzione del leasing, è stato qualificato possessore dei frutti e tenuto alla loro restituzione. Il principio va letto entro i confini del caso deciso e non come regola generale per ogni rapporto con il GSE; resta comunque un elemento da valutare in due diligence, leasing e operazioni di M&A su portafogli fotovoltaici.

Consiglio di Stato

Sez. IV, 1° settembre 2026, n. 6732 — Regime transitorio TU FER e distanza dallo stabilimento

Conferma di TAR Veneto n. 167/2026. Due principi: (i) una PAS presentata prima del 30 dicembre 2024 non perde ammissibilità per il solo fatto che la verifica di completezza documentale sia intervenuta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024, dovendosi leggere l’art. 15 insieme al regime di adeguamento di cui all’art. 1; (ii) ai fini delle aree idonee ope legis ex art. 20 D.Lgs. 199/2021, la distanza va misurata dallo stabilimento nel suo complesso (nel caso, discarica e impianto di recupero del biogas) e non dal singolo impianto produttivo.

Sez. IV, 30 luglio 2026, n. 6151 — DM aree idonee: ripristinata l’efficacia dell’art. 7, commi 2 e 3, nel regime transitorio

Accolto l’appello del MASE contro TAR Lazio n. 9155/2025, che aveva annullato l’art. 7, co. 2 e 3, del DM 21 giugno 2024; il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, senza esame nel merito delle censure. Ne risulta ripristinata l’efficacia dell’art. 7, co. 2 e 3 (fasce di rispetto fino a 7 km e facoltà di fare salve le aree idonee ex lege), ma solo nel regime transitorio: il decreto continua ad applicarsi soltanto ai procedimenti in corso al 22 novembre 2025, per i quali la pronuncia assume quindi rilievo pratico; anche qui la non idoneità è ricostruita come assenza di accelerazione e non come preclusione.

Altre pronunce del periodo da segnalare

  • Cons. Stato n. 6004/2026: illegittimo subordinare l’autorizzazione di impianti agrivoltaici al possesso di qualifiche soggettive o di specifiche forme societarie.
  • Cons. Stato n. 6254/2026: agrivoltaico, requisiti di integrazione e continuità dell’attività agricola.
  • Cons. Stato n. 5880/2026: risarcimento del danno per reiterazione di dinieghi illegittimi su un’autorizzazione fotovoltaica.
TAR

TAR Piemonte, 29 settembre 2026, n. 1910 — BESS tra idoneità e tutela paesaggistica

La sentenza chiarisce i criteri di collocazione dei sistemi di accumulo in aree in cui convergono la disciplina dell’idoneità e quella di tutela paesaggistica, valorizzando la circostanza che le zone tutelate interessate abbiano già in parte perduto la propria continuità ambientale.

TAR Marche, 16 settembre 2026, n. 1053 — Ex cave e prova del recupero

Con riferimento a un impianto fotovoltaico di circa 9 MW, il TAR ha respinto il ricorso affermando, tra l’altro, che un’ex cava non può dirsi recuperata solo perché il terreno è tornato di fatto all’uso agricolo: occorre verificare le procedure previste dalla normativa regionale sull’attività estrattiva. La sentenza tocca anche i titoli separati per le opere di connessione e il cumulo ai fini della VIA. In linea con l’interpello MASE prot. 26015 del 6 febbraio 2026, l’idoneità di una cava dismessa non fa venir meno gli obblighi di recupero o ripristino gravanti sul soggetto obbligato.

TAR Lazio n. 11395/2026 — Agrivoltaico in area idonea

Il parere negativo della Soprintendenza su un impianto agrivoltaico in area idonea non opera come veto automatico e va ponderato nella decisione conclusiva.

Fonti: Corte cost., sentt. 127, 144 e 156/2026; Cass. SS.UU. ordd. 5927 e 11151/2026; Cass. Sez. I ord. 11085/2026; Cons. Stato, Sez. IV, 6151 e 6732/2026; Sez. II, 6268/2026; Cons. Stato 5880, 6004, 6254/2026; TAR Piemonte 1910/2026; TAR Marche 1053/2026; TAR Lazio 11395/2026; MASE, interpello prot. 26015 del 6.2.2026.
Nota redazionale
La presente newsletter ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce parere legale. I contenuti sono elaborati sulla base delle fonti normative, regolatorie e giurisprudenziali disponibili alla data del 2 ottobre 2026. Per l’applicazione ai casi concreti si raccomanda di consultare un professionista legale abilitato.
Articolo scritto da
Edoardo Giusti
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