Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato l’8 settembre 2026 il decreto attuativo dell’art. 7 del D.L. 20 febbraio 2026, n. 21 (c.d. decreto Bollette), convertito dalla L. 10 aprile 2026, n. 49, che completa la disciplina dell’art. 10-bis del TU FER. Il decreto, adottato dopo il parere ARERA 300/2026/I/eel del 6 agosto 2026, è in vigore dal 9 settembre 2026; restano esclusi gli impianti off-shore.
Il meccanismo supera la logica dell’ordine cronologico delle richieste di connessione:
Il contesto quantitativo spiega la portata della riforma: secondo i dati Econnextion al 31 luglio 2026, le richieste di connessione a Terna superano complessivamente 600 GW tra impianti FER e accumuli.
Pubblicato il 6 agosto 2026 ed entrato in vigore il 7 agosto 2026 (comunicato in G.U. n. 190 del 18 agosto 2026), il decreto disciplina fino al 31 dicembre 2030 il meccanismo di supporto per gli impianti FER con costi di generazione prossimi alla competitività di mercato (artt. 6 e 7 D.Lgs. 199/2021).
Pubblicato il 28 settembre 2026, il decreto attua l’art. 2 del D.L. 21/2026 e disciplina la risoluzione anticipata delle convenzioni in Conto Energia per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW, a fronte di un corrispettivo riconosciuto dal GSE e dell’obbligo di rifacimento integrale.
Per le richieste di titolo edilizio presentate dal 3 agosto 2026 si applica il nuovo Allegato III del D.Lgs. 199/2021, come riscritto dall’art. 29 del D.Lgs. 5/2026. Rileva la data di presentazione della pratica, non quella di avvio del cantiere.
L’obbligo sull’impianto termico non scatta per la sola sostituzione del generatore: occorre una modifica sostanziale dei sistemi di produzione e di distribuzione o emissione del calore. Restano le deroghe per impossibilità tecnica o non convenienza economica, da documentare; per nuove costruzioni e ristrutturazioni di primo livello resta comunque fermo il limite di energia primaria non rinnovabile. Le nuove quote vanno recepite nei capitolati e nella progettazione.
Il termine per l’adozione delle leggi regionali ex art. 11-bis, co. 4, TU FER (22 marzo 2026) è decorso da tempo, ma il quadro resta disomogeneo. Di seguito la ricognizione aggiornata al 2 ottobre 2026.
| Regione | Stato | Estremi | Note |
|---|---|---|---|
| Lombardia | In vigore | L.R. 21 maggio 2026, n. 10 | Tetto aree agricole idonee 0,8% SAU regionale; non impugnata dal CdM (23 luglio 2026). |
| Emilia-Romagna | In vigore — modifica in corso | L.R. n. 5/2026 (BURERT n. 135 del 29 maggio 2026) | Non impugnata dal CdM; il 30 settembre 2026 illustrata in Commissione la legge di modifica concordata con i Ministeri (aree agricole idonee tra 0,8% e 1,5% SAU 2020). |
| Abruzzo | In vigore | L.R. 7 maggio 2026, n. 9 (BURA n. 19 del 13 maggio 2026) | Sostituisce l’impianto della L.R. 8/2025. |
| Umbria | In vigore | Disciplina regionale entrata in vigore a maggio 2026 | Procedure semplificate solo se il progetto ricade interamente in area idonea. |
| Piemonte | In vigore | L.R. 28 luglio 2026, n. 15 (S.O. n. 8 al BU n. 29 del 28 luglio 2026) | Tetto 0,8% SAU, computando anche l’agrivoltaico già autorizzato; obblighi FV per centri commerciali e poli logistici; indirizzi di Giunta sugli accumuli. |
| Sicilia | In vigore (parziale) | L.R. 4 agosto 2026, n. 21 (GURS, S.O. 7 agosto 2026) | L’ARS ha approvato solo parte del DDL; le norme su autorizzazioni e obbligo di accumulo sono tornate in Commissione. |
| Veneto | DDL in Consiglio | DDL approvato dalla Giunta il 28 luglio 2026 | Tetto 0,8% SAU (circa 6.681 ha); in corso la consultazione sul Piano delle zone di accelerazione. |
| Toscana | PdL in Commissione | PdL n. 54 dell’8 giugno 2026 | All’esame delle Commissioni congiunte Ambiente e Sviluppo rurale; collegati una seconda PdL sulle semplificazioni e il PRIZAT. |
| Liguria | Legge approvata dal Consiglio regionale | DDL n. 88, approvato all’unanimità il 29 settembre 2026 | Aree agricole idonee al FV entro lo 0,8% SAU; entro 180 giorni la Giunta propone le aree non idonee all’eolico. Segnalato il rischio di impugnativa sulle aree non idonee. |
| Sardegna | In vigore (L.R. 20/2024) | Corte cost. nn. 144 e 156/2026 | Illegittima la moratoria sulle aree non idonee (n. 144); inammissibili le questioni sugli allegati cartografici, senza esame nel merito (n. 156). |
Strumento operativo: la Piattaforma Aree Idonee (PAI) del GSE (areeidonee.gse.it), disciplinata dal D.M. MASE 17 settembre 2024, n. 320 (pubblicato sul sito del MASE il 15 ottobre 2024 e in vigore dal giorno successivo), è accessibile a Regioni, Province autonome e Comuni previa registrazione all’Area Clienti GSE e supporta la caratterizzazione del territorio e la pianificazione delle aree idonee. Dal maggio 2025 ne è consultabile anche una versione pubblica, utile agli operatori per una prima ricognizione dei siti: resta però uno strumento di supporto, privo di valore vincolante rispetto alla disciplina statale e regionale, e già al rilascio sono state segnalate classificazioni errate, sicché le risultanze vanno sempre verificate sulle fonti normative e cartografiche ufficiali.
L’Autorità ha aggiornato, con decorrenza 1° ottobre 2026, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e ulteriori componenti dei settori elettrico e gas, con disposizioni specifiche sulle componenti RTTG. Per venditori e utenti del dispacciamento in prelievo l’adeguamento è immediato su fatturazione e listini.
Il 29 settembre 2026 ARERA ha modificato la delibera 256/2026/R/eel sulle imprese a forte consumo titolari di punti di prelievo che alimentano anche soggetti terzi (c.d. soggetti ospitati), dando seguito ai chiarimenti del 23 settembre: è previsto il vincolo di una relazione tecnica sui consumi ed è introdotto un regime transitorio per il 2027. Le controparti commerciali dovranno coordinare le dichiarazioni dei clienti energivori con la corretta applicazione delle componenti ASOS.
Con la delibera del 23 luglio 2026 l’Autorità ha definito la regolazione del STG per domestici non vulnerabili e piccole imprese in BT dal 1° aprile 2027, le procedure concorsuali di assegnazione e le modalità con cui gli attuali esercenti dovranno proporre la migliore offerta di mercato libero ai clienti serviti.
Il GSE ha prorogato al 30 novembre 2026 il termine per le istanze di remunerazione della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili, con effetto retroattivo dal 1° aprile 2025, limitatamente ai casi di variazione del Balance Responsible Party (ex utente del dispacciamento). Il meccanismo, esteso a tutte le FRNP dalla delibera ARERA 128/2025/R/efr, prevedeva originariamente come termine il 30 settembre 2026. Nei contratti di dispacciamento e nei PPA conviene disciplinare espressamente a chi competano istanza e relativi proventi in caso di switch.
Con delibera del 24 settembre 2026 ARERA ha fissato il premio massimo per l’asta del meccanismo di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico con anno di consegna 2029.
La Corte torna sulla L.R. Sardegna n. 20/2024: dichiara inammissibili le questioni sugli allegati che individuano aree idonee e non idonee, censurati in blocco senza autonome doglianze per ciascuno, e non fondata quella sull’art. 1, co. 7, secondo cui, se un progetto ricade in parte in area idonea e in parte in area non idonea, prevale la non idoneità. Viene ribadito, richiamando la sent. n. 184/2025, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico: i progetti in area non idonea vanno valutati caso per caso. Sugli allegati la decisione è dunque di rito: la Corte non si è pronunciata sulla legittimità delle mappe, che restano efficaci solo in quanto non caducate.
È costituzionalmente illegittima la norma regionale che sospendeva i procedimenti in corso e precludeva nuove istanze per impianti FER in aree non idonee nelle more di un regolamento attuativo: la misura ha natura moratoria, contrasta con il principio di massima diffusione delle rinnovabili e con il divieto statale di sospensioni nelle more dell’individuazione delle aree idonee.
Non fondate le questioni sollevate dal TAR Lazio sull’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. 63/2024 (che ha introdotto il co. 1-bis all’art. 20 D.Lgs. 199/2021), relativo al divieto di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici.
Divenuto definitivo il provvedimento di decadenza, il potere autoritativo del GSE si esaurisce: la successiva domanda di restituzione degli incentivi ha natura di indebito oggettivo e appartiene al giudice ordinario. La giurisdizione amministrativa resta ferma quando si controverte sull’esercizio del potere o sulla legittimità del provvedimento. Il principio è stato applicato da Cons. Stato, Sez. II, 3 agosto 2026, n. 6268, in relazione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal GSE.
Nella specifica fattispecie esaminata (convenzioni GSE stipulate nel 2011, regolate dalla disciplina applicabile ratione temporis, e impianti oggetto di leasing risolto, con la curatela subentrata nelle convenzioni ex art. 72 l.fall.), la Corte ha ritenuto che tariffa incentivante e ritiro dedicato spettino al proprietario dell’impianto anche se la convenzione è intestata a un diverso soggetto responsabile: la prima remunera i costi di investimento ed esercizio, il secondo è il corrispettivo della cessione dell’energia. Nel caso deciso, il fallimento dell’utilizzatore, rimasto nella detenzione degli impianti dopo la risoluzione del leasing, è stato qualificato possessore dei frutti e tenuto alla loro restituzione. Il principio va letto entro i confini del caso deciso e non come regola generale per ogni rapporto con il GSE; resta comunque un elemento da valutare in due diligence, leasing e operazioni di M&A su portafogli fotovoltaici.
Conferma di TAR Veneto n. 167/2026. Due principi: (i) una PAS presentata prima del 30 dicembre 2024 non perde ammissibilità per il solo fatto che la verifica di completezza documentale sia intervenuta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024, dovendosi leggere l’art. 15 insieme al regime di adeguamento di cui all’art. 1; (ii) ai fini delle aree idonee ope legis ex art. 20 D.Lgs. 199/2021, la distanza va misurata dallo stabilimento nel suo complesso (nel caso, discarica e impianto di recupero del biogas) e non dal singolo impianto produttivo.
Accolto l’appello del MASE contro TAR Lazio n. 9155/2025, che aveva annullato l’art. 7, co. 2 e 3, del DM 21 giugno 2024; il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, senza esame nel merito delle censure. Ne risulta ripristinata l’efficacia dell’art. 7, co. 2 e 3 (fasce di rispetto fino a 7 km e facoltà di fare salve le aree idonee ex lege), ma solo nel regime transitorio: il decreto continua ad applicarsi soltanto ai procedimenti in corso al 22 novembre 2025, per i quali la pronuncia assume quindi rilievo pratico; anche qui la non idoneità è ricostruita come assenza di accelerazione e non come preclusione.
La sentenza chiarisce i criteri di collocazione dei sistemi di accumulo in aree in cui convergono la disciplina dell’idoneità e quella di tutela paesaggistica, valorizzando la circostanza che le zone tutelate interessate abbiano già in parte perduto la propria continuità ambientale.
Con riferimento a un impianto fotovoltaico di circa 9 MW, il TAR ha respinto il ricorso affermando, tra l’altro, che un’ex cava non può dirsi recuperata solo perché il terreno è tornato di fatto all’uso agricolo: occorre verificare le procedure previste dalla normativa regionale sull’attività estrattiva. La sentenza tocca anche i titoli separati per le opere di connessione e il cumulo ai fini della VIA. In linea con l’interpello MASE prot. 26015 del 6 febbraio 2026, l’idoneità di una cava dismessa non fa venir meno gli obblighi di recupero o ripristino gravanti sul soggetto obbligato.
Il parere negativo della Soprintendenza su un impianto agrivoltaico in area idonea non opera come veto automatico e va ponderato nella decisione conclusiva.